IL CAPO DEL GOVERNO 
 
                 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto
di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre
1934-XII,  tra  la  Confederazione  fascista  degli  industriali,  la
Confederazione fascista dei commercianti e la  Federazione  nazionale
fascista  degli  agenti  e  rappresentanti  di  commercio,  ai  sensi
dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206; 
 
  Vista  l'approvazione  data  dal  Comitato  corporativo   centrale,
subordinatamente  all'accoglimento  di  alcune  modificazioni,  nella
seduta del 3 maggio 1935-XIII,  ai  sensi  del  R.  decreto-legge  18
aprile 1935, n. 441; 
 
  Ritenuto  che  le  Associazioni   stipulanti   hanno   accolto   le
modificazioni richieste dal Comitato corporativo centrale; 
 
  Visto l'art. 11, primo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo  per
la  disciplina  del  rapporto  di   agenzia   e   di   rappresentanza
commerciale,   stipulato   il   1°   settembre   1934-XII,   tra   la
Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista
dei commercianti e la Federazione nazionale fascista degli  agenti  e
rappresentanti  di  commercio,  e  modificato  in  conformita'  delle
richieste del Comitato corporativo centrale.