IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206; Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, subordinatamente all'accoglimento di alcune modificazioni, nella seduta del 3 maggio 1935-XIII, ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441; Ritenuto che le Associazioni stipulanti hanno accolto le modificazioni richieste dal Comitato corporativo centrale; Visto l'art. 11, primo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163; Decreta: Art. 1. E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e modificato in conformita' delle richieste del Comitato corporativo centrale.